Gestione commercianti, obbligo di iscrizione limitato ai soli produttori di 3° e 4° gruppo




Il richiamo di legge al contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, costituisce elemento significativo utilizzato dal Legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione tra i soggetti ivi individuati.


Una Corte d’appello territoriale, riformando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato non dovute le somme oggetto di un verbale di accertamento Inps, avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione commercianti, in conseguenza dell’obbligo di iscrizione alla medesima, per i redditi percepiti da un lavoratore quale produttore libero di impresa di assicurazioni. Per la Corte territoriale, l’obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti.
Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della norma di cui all’art. 44, co, 2, D.L. n. 269/2003.
Per la Suprema Corte, il ricorso non è meritevole di accoglimento. La norma citata, infatti, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei soli produttori di 3° e 4° gruppo di cui al Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Tale contratto collettivo, attualmente vigente e con efficacia normativa erga omnes, definisce tali produttori, rispettivamente, nel seguente modo:
– produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni;
– produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione; il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.
Di qui, il richiamo della norma alla fonte contrattuale corporativa, costituisce elemento significativo utilizzato dal Legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione. In altri termini, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie; il contenuto delle due declaratorie non può essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della subagenzia poiché il richiamo alla contrattazione collettiva per di più corporativa vigente ex lege n. 741 del 1959 esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche.





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