Il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento IVA dell’attività di procacciamento della clientela e di conclusione di contratti di gioco a distanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 dicembre 2018, n. 89).
Nella fattispecie oggetto dell’istanza, la società Alfa, concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, in virtù dell’atto integrativo della convenzione di concessione stipulato con la predetta Agenzia, ha rappresentato che intende avvalersi della figura del c.d. Supervisor, con cui stipulerà dei contratti in cui saranno previste una serie di attività riconducibili direttamente o indirettamente al procacciamento della conclusione di contratti di gioco a distanza con potenziali clienti.
L’atto integrativo di convenzione dispone, tra l’altro, che il concessionario è tenuto a osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica.
Ciò posto, con specifico riferimento all’attività di procacciamento della clientela e di conclusione dei contratti da parte dei c.d. Supervisor che l’istante ha dichiarato di voler effettuare, la scrivente, stante il predetto divieto di intermediazione previsto dall’atto integrativo stipulato con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ritiene allo stato possibile fornire la relativa qualificazione ai fini Iva della predetta attività, non risultando chiaro se l’attività rappresentata costituisca o meno attività di intermediazione vietata dall’atto integrativo.
La differente attività che il Supervisor si impegna a svolgere in favore della Alfa, avente finalità divulgativa, promozionale e organizzativa dei giochi a distanza offerti da Alfa per mezzo dei Punti di commercializzazione (PVR) e caratterizzata da una serie ampia e articolata di prestazioni (tra cui l’organizzazione e il supporto dei punti di commercializzazione e il raccordo tra gli stessi punti e Alfa, la verifica dell’utilizzo del materiale promozionale da parte dei punti di commercializzazione e la formazione dei titolari dei predetti punti e del personale ad essi preposto) concretizza una prestazione che solo in via mediata e indiretta può correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco e, perciò, la relativa remunerazione risulta assoggettabile ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Per quanto concerne, infine, il richiamo, operato da Alfa, alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, si fa presente che lo stesso non può considerarsi conferente rispetto al caso di specie. Infatti, si rammenta, oltre al carattere restrittivo con cui devono essere interpretate le ipotesi di esenzione Iva, che i principi giurisprudenziali espressi per le ipotesi di esenzione diverse dai giochi e dalle scommesse non possono applicarsi, mutatis mutandis, alle attività di gioco e di scommessa, atteso che gli scopi sottesi alle esenzioni in tale ultimo ambito non coincidono con quelli alla base di altre ipotesi di esenzione Iva.