Con circolare n. 83774/2018, il Ministero dell’interno ripercorre le novità introdotte dal decreto legge n. 113/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018. n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Il provvedimento consta di 74 articoli e si suddivide in quattro Titoli. Il Titolo I, in particolare, reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione, finalizzate ad una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio, nonché ad introdurre mezzi di contrasto del rischio di un ricorso strumentale agli istituti di tutela previsti.
L’istituto della “protezione umanitaria” è stato razionalizzato enucleando le seguenti tipologie (tra cui alcune già previste, e ridefinite, altre desunte dalla prassi delle Commissioni Territoriali) di permessi di soggiorno “speciali” per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili ove l’interessato si sia effettivamente integrato:
– cure mediche;
– protezione per “casi speciali” connessi a: motivi di protezione sociale ossia le vittime di violenza o di grave sfruttamento; per le vittime di violenza domestica (articolo 18-bis TUI); situazioni di contingente ed eccezionale calamità; particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale; atti di particolare valore civile;
– protezione speciale, connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento, in attuazione del cosiddetto principio del non-refoulement.
Con l’obiettivo di ridurre il numero di pratiche pendenti, il provvedimento ha stabilito la possibilità di ampliare, in via temporanea, la rete delle sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale, fino a un massimo di dieci.
Le procedure accelerate – previste anche in frontiera ovvero nelle “zone di transito” (con possibilità di istituire fino a ulteriori 5 sezioni delle predette Commissioni) – hanno l’obiettivo di ridurre i termini dei procedimenti, tra l’altro, in caso di “domanda manifestamente infondata” e di domande presentate, dopo che l’interessato è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) assume la nuova connotazione di Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), nel quale vengono assicurate le iniziative di orientamento ed i servizi “integrati” che agevolano l’inclusione sociale e il superamento della fase di assistenza. Per le stesse finalità di integrazione sociale, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale potranno essere coinvolti nello svolgimento di attività di utilità sociale.
Di conseguenza, ai richiedenti asilo – che, peraltro, non saranno più iscritti nell’anagrafe dei residenti – vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS), all’interno delle quali permangono, come nel passato, fino alla definizione del loro status.

