Con la legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, sono state introdotte alcune novità sulla fatturazione elettronica.
L’articolo 10 interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica, di cui all’art. 1, del d.lgs. n. 127/2015, prevedendo una riduzione dell’ambito soggettivo di applicazione e una temporanea riduzione delle sanzioni. In particolare, sono escluse dall’ambito applicativo della fatturazione elettronica le associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo superiore a 65.000 euro; nel caso di proventi superiori a 65.000 euro, le predette associazioni sono comunque esonerate ma assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Inoltre, per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, gli obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari.
Si dispone, inoltre, una riduzione delle sanzioni riferite alle fatture elettroniche emesse nel primo semestre 2019. In particolare:
– se la fattura è emessa oltre il termine fissato ma, in ogni caso, entro il termine per la liquidazione periodica IVA, le sanzioni non si applicano;
– se la fattura è emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20%.
La riduzione al 20% delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile.
Infine, per il già previsto servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, la Sogei Spa non può avvalersi di soggetti terzi.
Come già detto precedentemente, la norma in esame interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo. Al riguardo, si evidenzia che altri articoli del provvedimento in esame recano disposizioni dirette ad esonerare categorie di contribuenti dall’applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica. In particolare, oltre alla norma in commento, si segnalano le seguenti:
– l’articolo 10-bis che esclude dall’ambito applicativo, per l’anno 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono inviati al Sistema di tessera sanitaria;
– l’articolo 10-ter che esclude i soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati di pubblica utilità nei confronti di privati; la specifica disciplina, da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in relazione ai profili tecnici di emissione del documento tramite il Sistema di Interscambio, si applica per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate;
– l’articolo 15 che esclude dall’ambito applicativo i soggetti non residenti identificati in Italia.
Gli articoli 11 e 12 intervengono sulla disciplina IVA relativa ai termini di emissione e annotazione delle fatture di vendita. Le modifiche, che decorrono dal 1° luglio 2019, riguardano i seguenti profili:
– si prevede un periodo di 10 giorni per l’emissione della fattura (in luogo dell’emissione immediata) che documenta l’operazione effettuata;
– si dispone che l’annotazione nel registro IVA della fattura emessa debba essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni;
– si modificano i termini per l’annotazione di fatture relative a specifiche operazioni.
In particolare, si dispone che nell’ipotesi fatture emesse dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, il termine per la registrazione è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Viene inoltre inserito l’obbligo di indicare nella fattura emessa, la data in cui è effettuata la cessione o prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.
L’articolo 13, invece, interviene sulla disciplina IVA in materia di registrazione delle fatture di acquisto, sopprimendo l’obbligo di attribuire un numero progressivo alle fatture ricevute in sede di annotazione nell’apposito registro.
La norma contenuta nell’articolo 14 riguarda la disciplina IVA in materia di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
In particolare, stabilisce che in sede di liquidazione periodica IVA, può essere detratta l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Infine, nell’articolo 15-bis sono contenute le disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica che intervengono sull’art. 1, co. 213, della legge n. 244/2007 relativo alla ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico da parte delle p.a.. In particolare, si dispone che con decreto ministeriale debbano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.
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