I contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato dal Fisco. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 dicembre 2018, n. 97).
Gli intermediari (es. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ecc.) possono essere incaricati di trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente stesso.
Gli intermediari rilasciano al contribuente entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, conservano la dichiarazione debitamente sottoscritta, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione.
Da ciò si evince che i contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato dal Fisco.
Coerentemente con tale interpretazione, il Fisco ha chiarito che il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può richiedere al contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l’utilizzo di uno dei sistemi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Inoltre, si precisa che la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
È tuttavia possibile consegnare, nel termine previsto dal Fisco, la dichiarazione trasmessa per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle entrate con modalità diverse rispetto alla consegna fisica e/o manuale.