Non può essere licenziato il lavoratore che rifiuta il distacco, laddove l’ordine del datore comporti un mutamento di mansioni rispetto a quelle già svolte presso il soggetto distaccante, in assenza del consenso del lavoratore stesso.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito del suo rifiuto a essere distaccato presso un’altra società.
In appello, la Corte aveva ritenuto insussistente la giusta causa di recesso sul rilievo che il distacco avrebbe comportato un mutamento sostanziale delle mansioni, che, in tal caso, richiede il consenso del lavoratore (nel caso in esame pacificamente non prestato).
Nel confermare detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, il distacco del dipendente richiede, quale unico elemento costitutivo della fattispecie legale e sola condizione di legittimità del provvedimento, il consenso del dipendente distaccato, nel caso in cui esso comporti un mutamento di mansioni rispetto a quelle già svolte presso il soggetto distaccante, mutamento che può essere anche parziale, purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito.
Pertanto, il lavoratore che riceve la comunicazione di un provvedimento di distacco, deve fare presente al datore di lavoro il proprio rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono: la previsione normativa richiede il consenso del lavoratore nei casi (tutti) in cui il mutamento delle mansioni sia conseguenza oggettiva dell’attuazione dell’ordine, senza che possa rilevare la rappresentazione che di esso e dei suoi effetti abbia dato il datore di lavoro.
Dunque, è irrilevante che lo stesso datore, nella lettera di comunicazione del provvedimento, abbia affermato che il lavoratore avrebbe continuato a svolgere le proprie mansioni presso la società controllata – che, secondo la tesi della società ricorrente, renderebbe non necessario il consenso del lavoratore e illegittimo il rifiuto del distacco, senza un accertamento giudiziale – posto che una tale interpretazione avrebbe l’effetto di far coesistere discipline diverse per casi identici.
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