Le strutture ricettive il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che esercitino con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi possono adeguarsi al sistema di prevenzione incendi anche se non hanno ancora presentato la SCIA parziale (Ministero interno – nota n. 16419/2018).
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Le strutture ricettive il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che esercitino con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi possono adeguarsi al sistema di prevenzione incendi anche se non hanno ancora presentato la SCIA parziale. In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si deve allegare anche una dichiarazione da cui risulti che l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.
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