L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il liquidatore nominato nell’ambito della procedura di “liquidazione del patrimonio”, non subentra al contribuente sovraindebitato nella soggettività passiva d’imposta. Quindi, l’esercizio (eventuale) dell’opzione IVA sulle cessioni di fabbricati resta facoltà esperibile solo dal contribuente, ancorché debitore esecutato (Risposta all’interpello n. 104/2018)
QUESITO
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, riguarda l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IVA, nelle cessioni di immobili eseguite dal soggetto nominato liquidatore nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento.
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Nei confronti dei soggetti appartenenti a categorie alle quali non sono applicabili le procedure concorsuali della “legge fallimentare”, nel 2012 sono state introdotte apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi da svraindebitamento.
Dette procedure si distinguono in:
– accordo di composizione della crisi;
– piano del consumatore;
– liquidazione del patrimonio.
Con specifico riferimento all’ultima procedura (liquidazione del patrimonio), essa può essere attivata dal soggetto in stato di sovraindebitamento ovvero disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, in caso di annullamento o di risoluzione dell’accordo di composizione della crisi o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
Con il decreto di apertura della procedura (analogo all’atto di pignoramento della procedura di fallimento) il giudice ordina lo spossessamento dei beni da liquidare, dal debitore in favore del liquidatore, determinando un’indisponibilità relativa dei beni da parte del debitore.
REGIME IVA DI CESSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
In base alla disciplina IVA, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro o ristrutturazione, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento) sono esenti dall’applicazione dell’imposta.
Tuttavia, il cedente può esercitare apposita opzione per l’applicazione dell’IVA, manifestando tale volontà nell’atto di cessione. In tal caso, l’imposta è applicata con il metodo del reverse charge.
SOGGETTIVITÀ PASSIVA D’IMPOSTA
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate precisa che, sebbene per effetto del predetto spossessamento, il debitore perda il potere di disposizione e di amministrazione dei beni che costituiscono il suo patrimonio, lo stesso ne conserva la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi.
Di conseguenza, qualora nel patrimonio da liquidare siano presenti beni immobili strumentali, al momento della cessione, l’eventuale opzione per l’applicazione dell’IVA, in luogo dell’esenzione, non può essere esercitata dal liquidatore, ma deve essere manifestata nell’atto di cessione da parte del contribuente-debitore (sovraindebitato). Quest’ultimo, infatti, per effetto della procedura di “liquidazione del patrimonio”, perde il possesso e la disponibilità degli immobili, ma conserva sugli stessi la titolarità del diritto di proprietà.
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