Il Fondo sanitario FASG&P fornisce chiarimenti sulla deducibilità dei contributi versati al Fondo FASG&P – e sulla disciplina applicabile in materia previdenziale
La prima segnalazione riguarda l’avvenuta iscrizione del Fondo FASG&P per l’annualità 2018 all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31/3/2008 e del 27/10/2009.
Per effetto di tale evento, e su richiesta delle aziende e dei lavoratori iscritti, il Fondo, il fondo fornisce due importanti chiarimenti relativi al:
a) Trattamento ai fini previdenziali
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale applicabile ai contributi assistenziali versati dall’Azienda al Fondo FASG&P, si conferma che lo stesso in continuità con le annualità precedenti, in cui vi era l’assenza dell’iscrizione del Fondo FASG&P all’Anagrafe dei Fondi, deve continuare ad essere versato dalle Aziende.
b) Trattamento ai fini fiscali
A seguito dell’avvenuta iscrizione del Fondo FASG&P all’Anagrafe dei Fondi Sanitari per l’anno 2018, i contributi versati in favore dei dipendenti (e dei percettori di reddito di lavoro assimilato) non sono imponibili ai fini fiscali per gli stessi nella annualità 2018.
Nel caso in cui siano stati provvisoriamente tassati a fini prudenziali, potranno essere detassati ad opera del sostituto di imposta in sede di c.d. conguaglio annuale