C’è tempo fino a venerdì prossimo, 7 dicembre 2018, per regolarizzare il mancato pagamento delle rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle ed evitare la decadenza dai benefici della definizione agevolata, accedendo altresì agli ulteriori benefici della rottamazione-ter (Agenzia delle Entrate e Riscossione – Comunicato 30 novembre 2018)
ROTTAMAZIONE-BIS CARTELLE
Si ricorda che la “rottamazione – bis” consente di estinguere i debiti per tributi e contributi iscritti a ruolo o affidati sulla base di avviso di accertamento esecutivo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 pagando l’importo dovuto (incluse le somme maturate a favore dell’agente di riscossione), con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora dovuti all’ente creditore. A tal fine, le somme dovute potevano essere versate in un’unica soluzione ovvero in 5 rate consecutive di pari importo, da pagare rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
SANATORIA
Con il cd. “decreto fiscale 2018” approvato lo scorso 23 ottobre 2018 (decreto legge n. 119/2018) il Governo ha previsto la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento delle rate scadute determinate in conseguenza dell’adesione alla “rottamazione-bis”.
La sanatoria prevista dal “decreto fiscale 2018” consente, a chi non sia riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della “rottamazione-bis” in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, di regolarizzare la propria situazione effettuando il pagamento delle rate scadute entro il 7 dicembre 2018.
Per effettuare il pagamento delle rate scadute non è necessario presentare alcuna istanza; è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi, utilizzando i bollettini Rav con le scadenze di luglio, settembre e ottobre già ricevuti insieme alla “Comunicazione delle somme dovute per la rottamazione-bis”. La copia di tale comunicazione e dei bollettini Rav può essere richiesta direttamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Il pagamento può essere eseguito presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli. Infine è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento tramite compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
BENEFICI DELLA SANATORIA
Aderendo alla sanatoria, con il pagamento delle rate scadute entro il 7 dicembre 2018, sono confermati gli effetti della rottamazione-bis (stralcio di sanzioni e interessi di mora) e, inoltre, si accede automaticamente ai benefici previsti dalla nuova definizione agevolata (cd. “rottamazione-ter”). Ciò significa, che il pagamento delle (eventuali) somme residue della rottamazione-bis (da pagare con le rate di novembre 2018 e febbraio 2019) potrà essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 31 luglio2019.
A tal fine, non è necessario alcun adempimento ulteriore; sarà l’agente di riscossione ad inviare apposita comunicazione entro il 30 giugno 2019, unitamente ai bollettini pre-compilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate (debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento delle somme residue della rottamazione-bis in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019.
IN CASO DI MANCATA ADESIONE ALLA SANATORIA
L’Agenzia delle entrate – riscossione, precisa che il saldo delle tre rate costituisce il requisito indispensabile per accedere ai benefici della “rottamazione-ter”. Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento entro il termine del 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla “rottamazione ter” e Agenzia delle entrate-Riscossione riattiverà le procedure di riscossione.
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