Accertamento ispettivo e verbalizzazioni: precisazioni




Al fine di semplificare le attività di accertamento ispettivo, si forniscono precisazioni sulle modalità di verbalizzazione.


In primo luogo, viene ribadito che, l’obbligo della verbalizzazione unica si applica alla sola materia sanzionatoria amministrativa, con esclusione delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa. Pertanto,che ai fini del rispetto degli obblighi notificazione e contestazione, il termine di novanta giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, ma la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, compresi i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, quindi, coincide con il momento dell’acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità; l’accertamento si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
Le diverse verbalizzazioni, in ogni caso, devono essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. I differenti verbali, dunque, intervenuti anche secondo tempistiche diverse, non possano riportare risultanze tra loro contraddittorie.


La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive consente di indicare con precisione gli strumenti di tutela attivabili da parte del destinatario del verbale in ragione della natura delle contestazioni mosse. Non è possibile ricorrere innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l’applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. In tal caso, infatti, l’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo; in tale verbale, è opportuno dare adeguata informazione circa l’impossibilità di ricorrere avverso il successivo verbale presso il Comitato.
Laddove il verbale contributivo venga notificato successivamente al verbale amministrativo, potrà recare il riferimento al ricorso al Comitato solo nell’ipotesi in cui con lo stesso si contestino ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro che non abbiano determinato conseguenze sul piano sanzionatorio amministrativo.






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