rewrite this title Tassazione del trust trasparente estero in Italian

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Nella risposta n. 165/2026, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire le modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente in Italia. La pronuncia specifica i criteri di calcolo dell’imponibile da attribuire al beneficiario individuato e la corretta applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.
L’istanza di interpello riguarda una cittadina statunitense residente fiscalmente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust americano costituito in California dai genitori. A seguito della morte del padre, il patrimonio era stato suddiviso in due trust derivati (Survivor’s Trust e Decedent’s Trust), di cui la madre è rimasta l’unica beneficiaria e interposta fino al suo decesso. Con la morte della madre, l’intero patrimonio residuo è destinato alla suddivisione in parti uguali tra i tre figli.
L’Istante ha quindi chiesto di conoscere le modalità di determinazione del reddito a lei imputato per trasparenza dal trust estero al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali in Italia.
 
L’Agenzia ha risposto evidenziando in primo luogo che l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione nel caso di specie. Tale disposizione introduce infatti una presunzione relativa diretta a tassare l’intero ammontare percepito nei soli casi di attribuzioni da trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata in cui non sia possibile distinguere tra patrimonio e reddito, mentre la fattispecie in esame riguarda un trust trasparente con beneficiari individuati.
 
Di conseguenza, richiamando la circolare n. 34/E/2022, l’Agenzia precisa che ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre fare riferimento alle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Pertanto, l’Istante è tenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2025 (imputando il reddito come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del TUIR), unitamente agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale e al versamento di IVIE ed IVAFE. in Italian

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