Agevolazioni prima casa: “favor rei” su immobili di lusso




In relazione all’agevolazione prima casa, è estensibile il principio del favor rei in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, a condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2414).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposta dal contribuente avverso la sentenza della CTR, la quale confermando la decisione di primo grado respingeva l’appello dello stesso sul ricorso contro avviso di liquidazione con il quale era stata recuperata a tassazione l’imposta ipotecaria e catastale in relazione alla vendita di una casa ritenuta di lusso, in quanto di superficie superiore a mq 240 e quindi esclusa dal beneficio di registrazione a tariffa ridotta.
Il contribuente, prestando acquiescenza al capi della sentenza che riguardavano la non spettanza dell’agevolazione prima casa, si duole della ritenuta legittimità delle sanzioni.
Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria mantiene la potestà di revocare l’agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso rivestito – al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all’epoca applicabile – dall’immobile trasferito, senza però avere titolo per applicare le sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non sono più rilevanti, non certo in quanto tali (false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti. In definitiva, lo jus superveniens impone la dichiarazione di non debenza delle sanzioni applicate con l’atto opposto, conclusione che deriva da una scelta interpretativa di favore suscettibile di essere attuata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità. Stante l’avvenuta contestazione, da parte della contribuente, della legittimità della revoca dell’agevolazione, è per ciò solo escluso che sia divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni che da tale revoca consegue, né la questione oggetto di esame d’ufficio comporta accertamenti fattuali di sorta, trattandosi di eliminazione delle sanzioni e non di loro rimodulazione all’esito di una determinata opzione per il regime più favorevole concretamente applicabile.





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