Metalmeccanica Artigiani Veneto: Accordo 24 gennaio 2019





Sottoscritto il 24/1/2019, tra Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e FIM-CISL e UILM-UIL, l’accordo per la proroga dell’ERT per i lavoratori delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell’autoriparazione della regione Veneto


Le parti territoriali firmatarie dell’accordo, hanno disposto che l’Elemento Retributivo Transitorio (ERT) previsto nel CCRL di settore 31/7/2017 continuerà ad essere erogato sino al 31/8/2019 nelle forme e nei valori previsti nell’art. 8 del suddetto CCRL, mantenendo le caratteristiche indicate nel medesimo articolo del quale si riporta uno stralcio:


“L’ERT viene erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
































Livello

Valore ERT

Mensile

Orario

1 55,91 0,32317
2 50,75 0,29335
2bis 47,99 0,27739
3 46,20 0,26705
4 43,55 0,25173
5 42,00 0,24277
6 40,19 0,23231


Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità.
Non avendo caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).
Ai fini dell’erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sui lavoro avvenuto all’interno dell’azienda dovrà tener conto anche dell’ERT.
Lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante
Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante si prevede l’erogazione di un importo ERT pari ad € 30,00 mensili (0,17341 su base oraria). Tale elemento viene erogato sulla base delle stesse regole previste per gli altri dipendenti.


Il lavoratore potrà scegliere di conferire l’importo di cui sopra, anche in divenire della sua erogazione, ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all’erogazione nel cedolino paga….”


Infine le Parti precisano che il CCRL 31/7/2017 proseguirà la sua efficacia per tutta la durata originariamente prevista (31/8/2019) nella sua parte relativa agli altri articoli (dall’art. 1 all’art. 17) non modificati dal presente verbale, e confermano la procedura prevista dall’art. 11 che permette l’eventuale superamento dei limiti numerici previsti dalla legge e dal CCNL per l’assunzione dei contratti a termine.





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