La cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 nei confronti di un CAF o professionista abilitato deve essere comunicata dal sostituto d’imposta all’Agenzia delle Entrate tramite una variazione della sede telematica. Se il sostituto d’imposta non ottempera, l’intermediario comunica la risoluzione del rapporto di delega tramite PEC all’Agenzia delle Entrate, che sollecita il sostituto d’imposta ad effettuare la variazione. In caso di inerzia, la sede telematica è cancellata e, la successiva attivazione di una nuova sede deve essere fatta compilando il quadro CT.
ASSISTENZA FISCALE E COMUNICAZIONE SEDE TELEMATICA
Nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, i CAF, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro e dottori commercialisti) e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia stessa mette a disposizione dei sostituti d’imposta.
I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.
Ai fini del conguaglio, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, perciò, devono comunicare a quest’ultima la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (cd. flusso telematico dei modelli 730-4).
La sede telematica corrisponde ad una sezione della area riservata ENTRATEL (o FISCONLINE) dell’intermediario o del sostituto d’imposta, e può essere comunicata:
– con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
– con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.
VARIAZIONE DELLA SEDE TELEMATICA PER CESSAZIONE DELL’INCARICO A INTERMEDIARI
Nell’ipotesi di comunicazione di variazione, nel modello CSO deve essere indicato il numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione ovvero all’ultima CU contente il quadro CT, trasmessa dal sostituto d’imposta (e regolarmente acquisita), che si intende variare.
Detto numero di protocollo può essere rilevato, a cura del sostituto d’imposta, dalle relative ricevute di trasmissione, dal proprio cassetto fiscale, direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la variazione riguarda la cessazione dell’incarico ad un intermediario, ma il sostituto d’imposta non provvede alla comunicazione di variazione, lo stesso intermediario può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. Quindi, la stessa Agenzia delle Entrate sollecita il sostituto d’imposta e, in caso di inerzia di quest’ultimo, provvede alla definitiva cancellazione della sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4.
Tale situazione comporta un’interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
La cancellazione definitiva della sede telematica comporta che la successiva riattivazione deve essere effettuata in sede di trasmissione delle CU, compilando il quadro CT come se fosse la prima comunicazione (vale a dire che non è richiesta l’indicazione del protocollo relativo all’ultima comunicazione).
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