La percentuale di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali è stata modificata dall’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – (Legge di bilancio 2019)
La Legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 715 e 716, L. 27 dicembre 2013, n. 147) aveva previsto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 la deducibilità dell’’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 % e per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 nella misura del 30 % e, l’indeducibilità di tale imposta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
A decorrere dal 1° Gennaio 2019, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 40 %. La medesima imposta resta indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Quanto previsto continua ad applicarsi anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

