Distributori automatici: indicazioni sulla trasmissione telematica



Fornite indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in relazione all’utilizzo di distributori automatici (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 gennaio 2019, n. 3).

Nello specifico:
– i dati da trasmettere per i distributori automatici privi di porta di comunicazione, ma dotati di plurimi sistemi di pagamento (denaro contante, chiavette e/o card) sono, con decorrenza 1° gennaio 2018, quelli riportati nell’allegato “Tipi Dati per i corrispettivi” delle specifiche tecniche – Versione 6.0 (marzo 2018 e novembre 2017);
– l’obbligo di accreditamento e censimento vale anche per i distributori gestiti dalla PA, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi. Inoltre, va evidenziato che la specifica indicazione dei Comuni non esclude da tale modalità di adempimento qualunque altro soggetto che abbia sottoscritto con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione di cooperazione informatica (Regioni, Province, ecc.);
– l’erogazione di […] in assenza di corrispettivo, pur mediante l’utilizzo di un titolo/strumento che abiliti al prelievo (ad esempio una chiavetta/card rilasciata gratuitamente, sulla quale non è caricato denaro), è esclusa dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, nonché da quelli di accreditamento e censimento. Tali obblighi permangono, invece, qualora vi sia un corrispettivo (ipotesi delineata al punto successivo);
– il gestore di un distributore automatico non dotato di sistemi di pagamento, il quale affidi la vendita e/o l’eventuale ricarica delle card/chiavette a esercizi commerciali presenti sul territorio ove è installato l’impianto, è escluso dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica perché, all’atto dell’acquisto del supporto o della ricarica, l’esercente rilascia idonea certificazione fiscale all’utilizzatore della card/chiavetta;
– l’erogazione a titolo gratuito implica che nessun obbligo di memorizzazione o comunicativo possa sorgere;
– qualora un distributore automatico – originariamente privo della porta di comunicazione – sia stato dotato di porta di comunicazione, dopo il 1° aprile 2017 e prima del 1° gennaio 2018, il gestore era tenuto:
   * se il sistema master non era già stato censito come “privo di porta di comunicazione”, a censire il sistema master come “dotato di porta di comunicazione” e rispettare gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati degli apparecchi (come se fosse un nuovo dispositivo, appena acquistato e da inserire nel ciclo produttivo);
   * se, invece, il sistema master era già stato censito come “sistema master privo della porta di comunicazione”, ad aggiornare i dati già inseriti in fase di censimento e rispettare gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati degli apparecchi previsti (tramite modifica dei dati inseriti nella schermata del censimento, selezionando nella finestra “porta di comunicazione” la voce “presente”).





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad