Dallo scorso 25 gennaio, è possibile presentare le domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.
Come noto, si tratta di un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi, fruibili nell’arco temporale di 3 anni. In particolare, beneficiano di tale congedo: le lavoratrici del settore pubblico e privato, lavoratrici autonome (a decorrere dal 1° gennaio 2017) e le lavoratrici del settore domestico (a decorrere dal 1° gennaio 2018).
La domanda deve essere presentate dall’interessata attraverso i seguenti canali: WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”. Detto servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (in tal caso, non è richiesto il possesso del PIN).
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale le domande in questione potranno essere presentate sia in formato cartaceo sia nella modalità telematica, al termine del quale, dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico è esclusivo.
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