I servizi di welfare erogati in favore dell’amministratore unico di società sono soggetti a tassazione ordinaria e non godono del regime agevolato, anche se offerti nell’ambito di un “piano di welfare aziendale”. Ciò in quanto, il regime di esenzione è destinato ai lavoratori dipendenti, e la qualifica di amministratore unico non è compatibile con la natura del rapporto di lavoro subordinato. Il regime agevolato è escluso, altresì, ogniqualvolta l’erogazione dei benefit, ancorché rivolta ad una categoria di dipendenti, di fatto, configura un’offerta ad personam (Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 10 del 2019)
DISCIPLINA DI “WELFARE AZIENDALE”
La disciplina dei cc.dd. “Piani di Welfare Aziendale” prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di alcuni benefit riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari. Affinché sia applicabile l’esenzione devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:
– le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
Con l’espressione “categorie di dipendenti” si intendono le categorie previste dal codice civile (dirigenti, operai etc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico l’attribuzione dei benefit ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.
Affinché un rapporto di lavoro si configuri, ai fini fiscali, quale rapporto di lavoro dipendente è necessario che la prestazione di lavoro sia svolta, con qualsiasi qualifica, “alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Tale ultima locuzione presuppone la compresenza logica e giuridica di almeno due soggetti e l’esistenza di un rapporto ineguale, in cui cioè uno dei due soggetti si trovi in una posizione di subordinazione per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro. Elemento caratterizzante della dipendenza è, dunque, la circostanza che il dipendente fornisca la propria prestazione di lavoro nel luogo ove deciderà il datore di lavoro, negli orari da questi indicati, usando strumenti o componenti di capitale forniti dallo stesso datore di lavoro e seguendo le prescrizioni tecniche di questo.
IL CASO
Nel caso oggetto di interpello, il piano di welfare aziendale prevede il riconoscimento di tre benefit diversificati in base a categorie omogenee di lavoratori, mediante uno specifico regolamento aziendale predisposto in modo unilaterale dal datore di lavoro, che però è vincolante per l’Azienda per tutta la sua durata temporale, in quanto una volta acquisito dai lavoratori assume natura di contratto e quindi fonte di obbligo negoziale.
In particolare, il piano di welfare riconosce:
a) alla categoria dei “manager” (composta dall’amministratore unico e dal direttore di sala ): il diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani previa convenzione con struttura privata specializzata in servizi socio-assistenziali e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli – fuori dal circuito scolastico – presso centri professionali di formazione linguistica;
b) alla categoria degli “addetti alla sala” (compresi un lavoratore somministrato a tempo determinato e uno stagista extracurricolare): il diritto ad un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata;
Restano esclusi gli addetti alla cucina e alla cassa.
PARERE DEL FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che per i benefit riconosciuti alla categoria sub b) (addetti alla sala) sono ravvisabili le condizioni per accedere al regime agevolato (anche per il dipendente somministrato e per lo stagista).
Il regime agevolato è escluso, invece, per i benefit riconosciuti alla categoria dei manager (amministratore e direttore).
In particolare, con riferimento all’amministratore unico di società, tale qualifica non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione; inoltre, in relazione al contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico, non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente – dell’amministratore unico. Mancando la qualificazione del rapporto di lavoro dipendente deve essere esclusa l’applicazione del regime agevolato previsto per il welfare aziendale.
Con riferimento all’unico direttore, il regime di favore non è applicabile dal momento che l’erogazione dei benefit in suo favore configura un’offerta ad personam, in considerazione della circostanza che i medesimi benefit non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari piano di welfare aziendale.
D’altra parte, la previsione di una regolamentazione aziendale, vincolante per il datore di lavoro, consente di ammettere per tutti i costi legati ai benefit offerti nel piano di welfare, la deducibilità integrale ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
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