La legge di bilancio 2019, art. 1, commi 446 – 449 reca norme concernenti le procedure di assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità. Il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti in materia, specialmente in relazione ai processi di stabilizzazione dei medesimi soggetti in corso di svolgimento nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, incentivati con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.
L’art. 1, lett. h), co. 446, legge 30 dicembre 2018, n. 145 tra le condizioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, da parte di pubbliche amministrazioni nel triennio 2019-2021 e nelle more del completamento di tali procedure, prevede la proroga, fino al 31 ottobre 2019, “da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato”.
Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate fino al 31 ottobre 2019. Inoltre, rispetto alla proroga dei “contratti a tempo determinato”, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della norma – e, quindi, sono prorogati fino al 31 ottobre 2019 – esclusivamente quelli dei Lavoratori Socialmente Utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed ex articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 nonché dei Lavoratori di Pubblica Utilità ex articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, stipulati nel 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 224 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso gli enti pubblici della Regione Calabria, nella misura stabilita per ognuno di questi dal Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014 riparametrata nel 2019 in base alla durata della proroga e, comunque, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’annualità 2019, a carico del quale è posta la relativa spesa.
L’art. 1, con i commi 447 e 448 reca disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU/LPU vigenti dal 1° gennaio 2019. Restano fuori dal loro ambito di applicazione le procedure per assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed avviate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., adottati negli scorsi anni dalle Regioni e, soprattutto nel 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione 7 agosto 2018 destinate a completarsi nel 2019 e/o nelle prossime annualità (Circolare Ministero lavoro n. 1/2019).
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