INL: chiarimenti sulla maggiorazione delle sanzioni in matria di lavoro




Si forniscono le prime precisazioni sull’incremento del 20 per cento delle sanzioni inflitte per le violazioni materia di lavoro sommerso, orario di lavoro e somministrazione, nonché del 10 per cento per le violazioni in materia di sicurezza, a decorrere dal 1° gennaio 2019.


Le maggiorazioni in argomento si applicano in relazione a condotte che si realizzano dal 1.1.2019, in quanto la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa. Ad esempio, il mantenimento di un lavoratore irregolare a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori.
Al fine di semplificare gli adempimenti in questione, le maggiorazioni dovranno essere versate su un apposito codice tributo; nel frattempo, le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.
Le previgenti disposizioni normative che avevano già previsto il versamento del 30 per cento dell’importo delle sanzioni amministrative per lavoro “nero”, delle somme aggiuntive di cui al testo univìco sulla sicurezza, i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti per le violazioni in materia di orario di lavoro ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, si pongono in sistema con quelle introdotte dalla finanziaria 2019.
Pertanto, resta ferma la destinazione alle finalità di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio.





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