INPS: mobilità in deroga per le aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa




Si forniscono indicazioni sul trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa.


Il decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria del 23 ottobre scorso, ha stabilito che, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei dipendenti che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. È pertanto ampliato l’ambito di applicazione della mobilità in deroga sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di dodici mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione in parola.
Ne deriva che, per liquidare detta prestazione, è necessario che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1.1.2018 al 30.6.2018, ma nel periodo dal 22.11.2017 al 31.12.2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Laddove non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione.





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