Tra le altre novità della finanziaria 2019: 5 giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore, la proroga del voucher baby sitting, la tutela dei lavoratori disabili.
Per il 2019, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentato a 5 giorni (anziché 4 previsti finora). Anche per il 2019, inoltre, egli può astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il voucher baby sitting è elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con DPCM da adottare entro il 30 settembre 2021.
Relativamente al lavoro agile, la legge di bilancio 2019 ha previsto che, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Quanto ai lavoratori disabili, secondo le nuove disposizioni della finanziaria, la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso.
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