Le modifiche apportate al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014 previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (quindi, non più a euro 50.000).
Non sussiste più il limite dei ricavi e dei compensi diverisificato per codice ateco e il limite del costo complessivo del personale e dei beni strumentali.
Il regime forfetario, pertanto, cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.
Ai fini della verifica della sussistenza dell’unico requisito per l’accesso al regime forfetario:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per l’adeguamento agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (precedentemente non rilevavano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore);
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (e non più il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).
Con riferimento alle cause di esclusione, quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a euro 30.000 è stata sostituita dalla seguente:
“non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Quella, invece, relativa alla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, è stata rafforzata aggiungendo il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Infine, ultima modifica, i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’aliquota del 5 per cento per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del quinquiennio (e non più del triennio) agevolato.