Gli interessi attivi maturati sul conto deposito bancario formato con le somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico e utilizzate per la realizzazione di infrastrutture, rientrano tra i componenti positivi soggetti a imposizione (Corte di Cassazione – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1775)
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società contribuente recuperando a tassazione costi non inerenti e non deducibili, oltre a ricavi non dichiarati per interessi attivi derivanti da finanziamenti pubblici.
Su ricorso della società contribuente, i giudici tributari hanno annullato i rilievi del Fisco.
Con riferimento al recupero a tassazione degli interessi attivi, in particolare, i giudici tributari hanno escluso l’imponibilità degli stessi in considerazione della natura del finanziamento, rilevando cioè, che in quanto connessi a finanziamenti pubblici ricevuti per la realizzazione di infrastrutture gli interessi devono ritenersi non concorrenti alla formazione del reddito.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari sul rilievo che la contribuente aveva ricevuto un finanziamento, erogato dalla ex Cassa del Mezzogiorno, vincolato alla realizzazione di infrastrutture di acquedotto, non come gestore del fondo ma in qualità di utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere. In tal caso, gli interessi su depositi bancari, in mancanza di un titolo di esenzione oggettivo riferibile all’ente in quanto tale, costituiscono redditi da capitale per il combinato disposto degli artt. 6 e 44, comma 1, lett. a), del TUIR, come tali soggetti ad imposizione, restando priva di rilievo la provenienza delle somme depositate trattandosi di requisito in alcun modo contemplato dalle norme in questione.
I giudici della Suprema Corte, quindi, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “in caso di finanziamento erogato da ente pubblico, gli interessi attivi maturati sul conto di deposito bancario costituiscono ricavi, soggetti ad imposizione, ove il destinatario non assuma la qualità di gestore di fondo rotativo ma sia l’utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere, senza che assuma rilievo la natura vincolata del finanziamento stesso”.
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