Responsabilità per omesso versamento delle ritenute previdenziali




È responsabile, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, colui che è obbligato al momento dell’insorgenza del debito, sebbene abbia successivamente perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa.


Lo ha affermato la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un legale rappresentante di un’impresa condannato per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
Secondo i giudici detto reato, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, essendo irrilevante, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di avvalersi della causa di non punibilità prevista dalla legge.
Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.
Resta pertanto colui che era obbligato al momento dell’insorgenza del debito anche se ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa.
Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l’autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.





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