Siglato accordo di rinnovo del CIRL Trasporto Merci Artigianato Veneto





Siglato il 18/12/2018, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI UIL, il verbale integrativo dell’accordo regionale Trasporto Merci del 5/11/2018, apportando alcune modifiche od integrazioni.


Tabella retributiva mensile imprese trasporto merci del Veneto


PERSONALE NON VIAGGIANTE









































































Liv.

Minimi retributivi CCNL dall’1/10/2018

Indennità funzione

ERC Da 1/12/2011

Totale senza EDR

EDR Da 1/2/2011

1S 2.172,41 51,65 63,37 2.287,43 12,89
2.039,93   61,10 2.101,03 12,07
1.874,07   60,36 1.934,43 11,07
3°S 1.692,37   58,81 1.751,18 10,00
1.647,26   57,59 1.704,85 9,75
1.566,63   56,62 1.623,26 9,26
4°J 1.525,65   55,89 1.581,54 0,00
1.494,00   54,70 1.548,70 8,84
1.395,83   53,31 1.449,14 8,26
6°J 1.284,23   52,12 1.336,35 0,00


PERSONALE VIAGGIANTE



























































Liv.

Minimi retributivi CCNL dall’1/10/2018

Indennità funzione

ERC Da 1/12/2011

Totale senza EDR

EDR Da 1/2/2011

C3 1.692,55   58,81 1.751,36 10,00
B3 1.692,37   58,81 1.751,18 10,00
A3 1.692,19   58,81 1.751,00 10,00
F2 1.647,46   57,59 1.705,05 9,75
E2 1.647,28   57,59 1.704,87 9,75
D2 1.647,08   57,59 1.704,67 9,75
H1 1.581,92   56,62 1.638,54 9,26
G1 1.578,63   56,62 1.635,25 9,26


– Note –
1. E.D.R.: elemento erogato ai soli lavoratori in forza alla data del 26/1/2011 per tutte le ore comunque retribuite;
2. E.R.C.: previsto dall’accordo regionale del 22/11/2011 e comprende anche l’E.R.R. pari a 0,44 euro mensili;
3. Minimi retributivi CCNL: gli importi indicati sono aggiornati alla data di stipula del presente CIRL e sono suscettibili degli adeguamenti secondo le scadenze previste dal CCNL.


Versamenti e prestazioni EBAV di secondo livello


A decorrere dall’1/1/2019 le quote mensili di versamento al 2° livello saranno pari € 11,74 a carico del datore di lavoro e ad € 0,56 a carico del lavoratore. Dette quote vanno versate ad Ebav unitamente alle quote di primo livello. Fino al 31/12/2018 rimarranno in vigore le precedenti quote di versamento.







































FONDI 1/1/2019

IMPRESE

LAVORATORI

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 1,04 € 0,26
SPRAV € 1,50 € 0,20
PROMOZIONE / QUALITA’ / INNOVAZIONE € 0,85  
AMBIENTE / SICUREZZA € 3,20  
SUSSIDI ASSISTENZIALI € 2,70  
PROFESSIONALITA’ € 2,00  
RITIRO PATENTE € 0,10 € 0,10
PROMOZIONE / AREA SPESE LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO € 0,35  
TOTALE € 11,74 € 0,56


Le parti, oltre a confermare le prestazioni Ebav di secondo livello, convengono sulle seguenti nuove prestazioni di secondo livello:
a) formazione attualmente prevista dal decreto dirigenziale n. 215/2016 in 8 ore ogni 5 anni rivolta ai lavoratori del settore trasporto merci sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. A decorrere dall’1/9/2018 la prestazione Ebav denominata A37 già prevista per i medesimi corsi individuali allo stesso titolo non sarà più richiedibile.
b) Prestazione sperimentale per le imprese che riassicurano franchigie per kasko, furto, incendio ed rea per i mezzi in azienda di autotrasporto merci c/terzi in disponibilità in azienda nella quota massima di € 500,00 per azienda (da ricavare dalle risorse del Fondo professionalità dipendenti nel limite di € 200.000).
c) Prestazione sperimentale a favore delle imprese i cui dipendenti si iscrivono ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato (150 € annui per i primi due anni di iscrizione).
d) Prestazione sperimentale a favore dei lavoratori del settore che si iscrivono ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato (150 € annui per i primi due anni di iscrizione) da ricavare dalle risorse del Fondo Professionalità lavoratori.
e) Prestazione sperimentale a favore dei dipendenti assunti con più di 29 anni a cui vengono applicati i nuovi trattamenti economici previsti dal CCNL 2017 “occupazione e reinserimento al lavoro : € 150 una tantum da ricavare dal Fondo professionalità lavoratori
f) le imprese potranno richiedere ad Ebav una prestazione di € 150 (una tantum) – da ricavare dal fondo Crisi Area settore e forfetizzazione.
g) prestazione una tantum destinata ai neo assunti che abbiano sostenuto costi per patenti superiori e/o CQC nei 12 mesi precedenti l’assunzione frequentando corsi svolti da soggetti abilitati (autoscuole etc) convenzionati con le associazioni provinciali aderenti alle AA.AA. firmatarie il presente CIRL: la prestazione consiste in un rimborso del 50% dei costi sostenuti nel limite massimo di € 1000 (fondo professionalità dipendenti)
h) Prestazione una tantum destinata ai dipendenti che, concordandolo con l’azienda e sotto la loro diretta responsabilità, installeranno sul mezzo a loro affidato web cam anteriore e/o posteriore (di loro proprietà) che inquadri la sede stradale. Tale sistema dev’essere finalizzato a produrre prove a discolpa nel caso di incidenti stradali ovvero per evitare di provocare danni al mezzo: l’erogazione consiste in un rimborso pari al 70% dei costi sostenuti nel limite massimo di € 100 (fondo ritiro patente).
i) contributo di € 1000 destinato alle dipendenti per maternità, affidamento o adozione (decorrenza gennaio 2018)- fondo sussidi assistenziali.


EBAV prestazione per maternità (modello a 58 EBAV): Le parti convengono di estendere il relativo contributo anche alle imprese del settore Trasporto Merci che abbiano in forza un/una dipendente assente per maternità/paternità. Saranno adottate le medesime specifiche già in atto per le altre categorie. La quota erogata alle aziende sarà pari ad € 400 per rapporti di lavoro superiori alle 20 ore settimanali e 200 € per rapporti di lavoro pari od inferiori alle 20 ore.


Assistenza sanitaria integrativa Sani.In. Veneto


L’impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dall’1/1/2019, l’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.


Obblighi in capo all’impresa che non versa EBAV


L’impresa artigiana non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è altresì tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.
Dall’1/1/2019, l’azienda artigiana non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.


Welfare aziendale


In aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, l’azienda metterà a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (pari a € 16,33 mensili per 12 mensilità) rispettivamente per l’anno 2019 e per l’anno 2020 entro il mese di novembre di ciascuno dei due anni.
Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente all’1/1/2019 e all’1/1/2020 una volta superato il periodo di prova. Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time.





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