L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile ai costi relativi alla remunerazione variabile (bonus) riconosciuta ai dipendenti in base ad un processo di valutazione “peer review”, da parte dei soggetti Nuovi OIC adopter (Risposta all’interpello n. 1/2019).
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per i soggetti Nuovi OIC, a cui si applica il principio di derivazione rafforzata, i costi riferiti alla remunerazione variabile (bonus) erogata ai dipendenti in base ad un processo di valutazione “peer review” nell’esercizio successivo a quello oggetto di valutazione, contabilizzati nel rendiconto economico dell’esercizio oggetto di valutazione, devono ritenersi indeducibili se hanno natura di accantonamento dal punto di vista contabile.
Viceversa, se i medesimi costi non configurano un accantonamento dal punto di vista contabile, devono ritenersi deducibili nell’esercizio oggetto di valutazione, per effetto dell’imputazione nel rendiconto economico chiuso al termine dell’esercizio.
QUESITO
Il quesito riguarda il trattamento fiscale applicabile ai costi relativi alla remunerazione corrisposta ai dipendenti, caratterizzata da una parte fissa e una variabile, da parte di un’impresa che redige il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, secondo i principi OIC, ed è soggetta al principio di “derivazione rafforzata” (cd. Soggetti Nuovi OIC).
La retribuzione variabile, in particolare, corrisposta come “bonus ai dipendenti”, è determinata sulla base di un processo di valutazione “peer review”, caratterizzato dalla circostanza che la procedura, necessariamente, si conclude in un momento successivo al termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti. Pertanto:
– una parte del bonus è erogata entro il termine dell’esercizio di valutazione dell’operato dei dipendenti;
– la parte restante viene corrisposta oltre il termine del medesimo esercizio, a saldo del bonus complessivamente spettante, sulla base dei risultati della valutazione.
Entrambe le quote sono contabilizzate nel bilancio civilistico tra i costi del personale dell’esercizio oggetto di valutazione: la prima a titolo definitivo, la seconda come contropartita di un rateo che a sua volta si chiude nell’esercizio successivo, al momento dell’effettivo pagamento.
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che per effetto dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata, è estesa ai soggetti Nuovi OIC la deroga alle disposizioni del TUIR che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali, alle risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni, nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Di conseguenza, ai fini del trattamento fiscale dei costi riferiti al “bonus dipendenti” in esame, devono ritenersi applicabili i seguenti principi:
– la parte corrisposta nell’esercizio oggetto di valutazione, risulta deducibile nel medesimo esercizio;
– la parte (saldo) corrisposta nell’esercizio successivo a quello di valutazione, invece, benché contabilizzata, si considera indeducibile se ha natura di accantonamento dal punto di vista contabile ai sensi dell’OIC 29 e dell’OIC 31; viceversa, se non configura un accantonamento è deducibile comunque nell’esercizio oggetto di valutazione, per effetto dell’imputazione nel rendiconto economico chiuso al termine dell’esercizio.
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