Sottoscritto, il 10/1/2019, tra Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia SpA e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, il Verbale di Accordo Quadro in materia di “smart working”
L’accordo sullo “smart working”, è stato sottoscritto in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente (Legge n. 81/2017, Cap. II, artt. 18-23, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019) e dalla Contrattazione collettiva di settore, con la quale le Parti, tra le misure atte a favorire il “lavoro agile”, hanno individuato quello dello smart working, inteso pertanto come possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione.
Le Parti medesime si sono impegnate, entro 90 giorni dalla stipula del citato Accordo di Rinnovo, ad incontrarsi per predisporre le nuove misure spazio temporali della prestazione lavorativa atte a realizzare tale istituto.
Ciò premesso, le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale, tale strumento di lavoro agile all’interno dell’Ente/Aziende.
L’attività da svolgere in modalità “agile” dovrà possedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:
– sia idonea all’uso abituale dei supporti informatici;
– non metta a rischio la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni (ad esempio, non richiede l’uso di materiale cartaceo – atti e documenti – del quale sia vietata o inopportuna la dislocazione al di fuori dell’ufficio);
– le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia mediante l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto diretto previsto nei giorni di rientro periodico;
– debba essere pianificabile e determinabile tramite standard quali/quantitativo.
Inoltre, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione in smart working:
a) non costituisce variazione della Sede di lavoro, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
b) non determina alcun mutamento delle mansioni, delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera, non comporta alcun effetto sull’inquadramento e sul livello retributivo del lavoratore;
c) non prevede, di norma, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
Il lavoratori/lavoratrici destinatari – su esclusiva base volontaria – sono tutti i dipendenti dell’Ente/Aziende assunti con contratto a tempo indeterminato ad eccezione dei Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di Responsabile, degli addetti al front office, degli Ufficiali della Riscossione e Messi Notificatori, del personale addetto ai turni nonché del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni.
Le Parti convengono infine di demandare alla competente sede negoziale con le Segreterie degli Organi di Coordinamento dell’Ente/Aziende l’individuazione di soluzioni condivise circa il contingente di lavoratori/lavoratrici impiegabile in smart working nella fase sperimentale.
La fase di sperimentazione avrà la durata di 12 mesi dalla data di stipula delle suddette intese.
Al termine della sperimentazione, o in una delle eventuali fasi intermedie – ove l’applicazione dell’istituto in uno o più dei suoi aspetti lo renda necessario e/o opportuno – su istanza di una delle Parti, si potranno svolgere incontri dedicati al fine di analizzarne congiuntamente gli esiti e le problematiche emerse.
In ogni caso le Parti si incontreranno al termine della suddetta al fine di poter condividere le fasi successive di implementazione anche con l’obiettivo, ove ve ne sia istanza, di ampliare la platea degli interessati.