Brexit: come cambia il commercio delle bevande alcoliche




Con l’avvicinarsi del 30 marzo prossimo, giorno che segnerà il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, sono state definite le linee guida per le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit (bevande alcoliche, vino, birra) con l’intento di garantire la regolarità dei trasferimenti, a fronte delle modifiche procedurali che seguiranno (Agenzia Dogane e Monopoli – comunicato 22 febbraio 2019).

Gli operatori che oggi vogliono spedire verso il Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato ovvero, nella specifica fattispecie prevista, di speditore registrato di cui all’art. 9 del TUA e la spedizione dei prodotti può essere effettuata verso un deposito fiscale o un destinatario registrato del Regno Unito, con l’emissione dell’e-AD seguita dalla ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione mediante presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario britannico.
La Brexit segnerà l’uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell’Unione Europea verso un Paese Terzo ovvero il Regno Unito. Per tale movimentazione:
– sarà necessaria l’applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico nazionale all’ufficio doganale di esportazione;
– i prodotti circoleranno con l’emissione dell’e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell’Unione Europea ed il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU;
– la chiusura dell’operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa sarà attestata con il visto uscire dell’ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione.


A legislazione vigente, gli operatori nazionali che invece vogliono ricevere dal Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato. I prodotti devono essere spediti da un deposito fiscale o, laddove previsto, da uno speditore registrato del Regno Unito con emissione di e-AD e la circolazione si conclude mediante la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore nazionale e la presentazione della nota di ricevimento.
In tal caso, la Brexit segnerà l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l’applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all’ufficio doganale di ingresso. Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato e la circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.


Relativamente ai trasferimenti verso l’Italia di prodotti immessi in consumo in UK, ad oggi, l’operatore nazionale che intende acquistare prodotti che hanno già assolto il pagamento dell’accisa nel Regno Unito, salvo che abbia la qualità di esercente deposito fiscale, assume la qualifica di destinatario registrato e garantisce il pagamento dell’imposta. Nello specifico:
– prima della spedizione deve essere presentata una dichiarazione all’Ufficio delle Dogane;
– i prodotti sono scortati dal DAS;
– il pagamento dell’accisa nello Stato avviene entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.
La situazione post Brexit concretizzerà per i suddetti trasferimenti l’applicazione delle procedure doganali e lo sviluppo dei seguenti scenari:
– immissione in libera pratica in altro Stato Membro o in Italia (i prodotti circoleranno con il vincolo ad un regime sospensivo dall’accisa, lo speditore registrato emetterà l’e-AD e trasferirà i prodotti all’operatore nazionale che dovrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato; il pagamento dell’accisa da parte del destinatario avverrà secondo gli obblighi previsti per le due figure);
– importazione in Italia (il prodotto verrà immesso in consumo con pagamento dell’accisa e sarà trasferito a destino con DAS, ove prevista l’emissione).


Per i trasferimenti verso UK di prodotti immessi in consumo in Italia, a legislazione vigente, l’operatore nazionale che spedisce è tenuto a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa nello Stato Membro di destinazione. In tal caso:


– prima della spedizione deve essere presentata una dichiarazione ai fini del rimborso dimostrando l’avvenuto pagamento dell’accisa nazionale;


– i prodotti circolano scortati dal DAS;


– su richiesta dell’operatore, può darsi luogo al rimborso dell’accisa versata dopo la ricezione dell’esemplare n. 3 del DAS, con attestazione del destinatario di ricezione della merce ed attestazione apposta dall’Autorità fiscale del Paese di destinazione di avvenuta presa in carico dei prodotti e di pagamento dell’accisa nel Regno Unito.
La situazione post Brexit concretizzerà l’applicazione del regime di esportazione. Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro, i prodotti perverranno alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati da DAS. Su richiesta dell’operatore può darsi luogo al rimborso dell’accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa esportati.


Per il settore del vino, a legislazione vigente, nel caso di trasferimento di vino dal territorio nazionale verso UK, l’operatore nazionale esercente deposito fiscale fa circolare il prodotto previa emissione di e-AD; nel caso si tratti di un piccolo produttore, la circolazione avviene con emissione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV).
La situazione Brexit concretizzerà l’attuazione delle procedure doganali. Per tale movimentazione si renderà pertanto necessaria l’applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico nazionale all’ufficio doganale di esportazione. Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro, il vino perverrà alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, dal quale lascerà il territorio dell’Unione Europea scortato, rispettivamente per le due figure sopra delineate, da e-AD oppure MVV.






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad