Fino al 28/2/2019 sarà erogato l’elemento regionale transitorio (ERT) ai dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto settore chimica, gomma, plastica, vetro e versata una “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato prescelto dal lavoratore. Elemento regionale transitorio (ERT) Fino al 28/2/2019 sarà erogato ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate l’elemento regionale transitorio (ERT), nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro. SETTORE CHIMICA GOMMA VETRO Livello Valore ERT Mensile Orario A partire dall’1/3/2019 l’ERT decadrà e non sarà più erogata, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto. Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare Fino al 28/2/2019 il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per ogni anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) la quota di € 26 su base mensile per operai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a € 10) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore.
7
56,00
0,32370
6
50,00
0,28902
5s
45,00
0,26012
5
41,00
0,23699
4
37,00
0,21387
3
33,00
0,19075
2
28,00
0,16185
1
23,00
0,13295
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% sarà versata una quota pari al 50% di quanto previsto per il dipendente a tempo pieno (13 €) – (per gli apprendisti € 5).
Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota prevista per il dipendente a tempo pieno (€ 26) – (per gli apprendisti € 10).
La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente dal datore di lavoro per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista.
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News Fisco
12:42 – Prezzi al consumo. Agosto 2024 – Focus fiscale
L’inflazione a agosto è scesa al +1,1% da +1,3% del mese precedente, principalmente a causa della diminuzione dei prezzi dell’energia. I prezzi alimentari hanno mostrato