L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi dei raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (ad esempio funghi, tartufi, frutta in guscio) e di piante officinali spontanee destinati alla successiva vendita (Risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019). Da quest’anno è previsto un regime di tassazione sostitutiva per i redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, svolte con carattere occasionale. L’applicazione dell’imposta sostitutiva determina, peraltro, l’esonero della ritenuta d’imposta prevista sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi. A tal fine, l’insieme di tutti i dati contenuti nel modello di pagamento costituisce il “codice ricevuta” che attesta l’applicazione del regime di tassazione sostitutiva, e che deve essere indicato dall’acquirente nel documento di acquisto emesso (autofattura) per gli acquisti di tartufi. Il “codice ricevuta” è composto, in particolare, dai seguenti elementi indicati nel modello F24: codice fiscale del raccoglitore + 1853 + importo versato + anno di riferimento. TABELLA DEI CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Denominazione Regione Codice Regione TABELLA DEI CODICI DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI Tipologia di prodotto raccolto Codice Descrizione
Tra i prodotti selvatici non legnosi per cui si rende applicabile l’imposta sostitutiva, rientrano in particolare quelli individuati dalla classificazione ATECO 02.30:
– funghi,
– tartufi,
– bacche,
– frutta in guscio,
– balata e altre gomme simili al caucciù,
– sughero,
– gommalacca e resine,
– balsami,
– crine vegetale,
– crine marino,
– ghiande,
– frutti dell’ippocastano,
– muschi e licheni.
L’imposta è applicata in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale, nella misura fissa di 100 euro per ogni annualità di riferimento.
Requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sono:
– il carattere occasionale dell’attività di raccolta, che si configura qualora i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000;
– il possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati.
Restano esclusi da tassazione coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’imposta sostitutiva deve essere versata dai raccoglitori utilizzando il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi – (cd. “F24 ELIDE”)”, contraddistinta dall’apposito codice tributo “1853”. In sede di compilazione del modello di pagamento il codice tributo deve essere riportato nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, compilando altresì:
– il campo “tipo”, con la lettera “R”;
– il campo “anno di riferimento”, con l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”;
– il campo “elementi identificativi”, con i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e gli eventuali altri prodotti.
Quest’ultimo dato, fondamentale, è composto da diversi elementi raggruppati secondo un ordine specifico, e in particolare:
1) il codice regione, che identifica la regione (o l’ente subordinato) che ha rilasciato il titolo di raccolta;
2) il codice della tipologia di prodotto prevalente;
3) il numero del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o ente subordinato;
4) i codici (eventuali) delle altre tipologie di prodotti raccolti.
Regione Abruzzo
01
Regione Basilicata
02
Prov. autonoma di Bolzano
03
Regione Calabria
04
Regione Campania
05
Regione Emilia Romagna
06
Regione Friuli Venezia Giulia
07
Regione Lazio
08
Regione Liguria
09
Regione Lombardia
10
Regione Marche
11
Regione Molise
12
Regione Piemonte
13
Regione Puglia
14
Regione Sardegna
15
Regione Sicilia
16
Regione Toscana
17
Prov. autonoma di Trento
18
Regione Umbria
19
Regione Valle d’Aosta
20
Regione Veneto
21
Funghi
F
Funghi macromiceti epigei (legge 23 agosto 1993, n. 352)
Tartufi
T
Funghi macromiceti ipogei (tartufi) presenti nella lista delle specie ammesse alla commercializzazione in base alla legge 16 dicembre 1985, n. 752
Bacche di bosco
B
Frutti di mirtilli, more, lamponi e altre bacche eduli
Frutta in Guscio
G
Ghiande, castagne, noci e nocciole raccolte in bosco
Resine e gomme vegetali
R
Resine, gomme e linfe di conifere o latifoglie
Sughero
S
Sughero ricavato dalla quercia da sughero (Quercus suber)
Muschi, licheni e altre piante
M
Muschi, licheni e altre piante selvatiche raccolte ad uso ornamentale o alimentare
Erbe officinali
E
Piante selvatiche raccolte ad uso officinale secondo l’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75
Altro
A
Altri prodotti selvatici non appartenenti alle precedenti tipologie
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News Fisco
12:42 – Prezzi al consumo. Agosto 2024 – Focus fiscale
L’inflazione a agosto è scesa al +1,1% da +1,3% del mese precedente, principalmente a causa della diminuzione dei prezzi dell’energia. I prezzi alimentari hanno mostrato