Con il Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, in merito alla corretta aliquota iva da applicare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la somministrazione di alimenti e bevande sconta sempre l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento, mentre per la semplice cessione dei medesimi prodotti si applica l’aliquota della categoria di appartenenza.
DISCIPLINA IVA
In merito all’individuazione della corretta aliquota da applicare, la disciplina IVA stabilisce che la stessa è stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell’operazione, ma per alcuni beni specificamente individuati l’aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In relazione alla cessione di alimenti e bevande l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve essere distinta l’ipotesi della semplice cessione dalla somministrazione di alimenti e bevande.
La somministrazione di alimenti e bevande, infatti, è caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”; per tale motivo è disciplinata da una specifica disposizione che sancisce l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, nella misura del 10 per cento, anche quando i medesimi prodotti considerati singolarmente sono soggetti ad una aliquota differente.
La semplice cessione dei medesimi alimenti e bevande, invece, sconta l’aliquota d’imposta prevista in relazione alla singola categoria di appartenenza:
– aliquota ordinaria al 22 per cento;
– aliquota ridotta al 10 per cento;
– aliquota ridotta al 5 per cento;
– aliquota ridotta al 4 per cento.
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