CREDITO ABI: Accordi del 25/2/2019 nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL





Sottoscritti il 25/2/2019, nell’ambito degli incontri per il rinnovo del CCNL del Credito, tre accordi tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB


Le Parti, nell’ambito degli incontri che si stanno svipuppando per il rinnovo del CCNL del Credito, hanno sottoscritto il 25 febbraio 2019, tre distinti accordi:


Accordo 25/2/2019 sulla sospensione dei termini contrattuali
Le Parti, concordano che gli incontri che si svolgeranno fra le stesse entro il 31/5/2019, fatta salva e impregiudicata la presentazione della piattaforma in elaborazione, si considerino convenzionalmente come svolti ad ogni conseguente effetto entro il 31/12/2018, con la conseguente “mera” sospensione fino al 31/5/2019 dei termini al 31/12/2018 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza all’1/1/2019 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31/12/2018.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31/12/2018.


Accordo 25/2/2019 in materia di libertà sindacali
Le Parti, convengono di rinnovare l’Accordo 25/11/2015 in materia di libertà sindacali con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
1. Il presente accordo decorre dall’1/1/2019, salvo quanto previsto in singole norme, scadrà il 31/12/2021 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
2. A far tempo dall’1/1/2019, il monte ore annuale di permessi retribuiti a cedola viene attribuito secondo i seguenti criteri:
– una dotazione di 7 ore e 17 minuti annui per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, rilevata ai sensi del comma 2.
3. A far tempo dall’1/1/2019, il numero di dirigenti sindacali che possono rivestire le cariche indicate nello stesso accordo, non può essere superiore per ciascuna organizzazione sindacale a:
– fino a 14.000 iscritti, 6,5% degli stessi;
– da 14.001 a 50.000 iscritti, 4,7% degli stessi;
– oltre 50.000 iscritti, 4,2% degli stessi.
4. Per quanto riguarda i distacchi dei Segretari degli organi di coordinamento, viene sostituita la tabella del precedente accordo con la seguente:

























Distacchi a tempo pieno dei Segretari degli Organi di coordinamento per ciascun gruppo

Numero dipendenti dei gruppo

Livelli di rappresentatività

Oltre 5% e fino al 10%

Oltre il 10%

da 3.500 a 7.000 1 2
da 7.001 a 10.000 2 3
da 10.001 a 20.000 3 4
da 20.001 a 35.000 3 5
oltre 35.000 3 6


Accordo 25/2/2019 sulla operatività del F.O.C.
Le Parti, si danno atto che in attesa di quanto verrà definito dalle Parti nazionali, prosegue l’operatività del F.O.C, – ivi inclusa quella relativa agli ambiti di intervento di cui al citato Verbale di accordo 29/1/2018, ferma la sua natura sperimentale – con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31/12/2018.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto