Ai fini dell’accertamento sintetico, il contribuente deve documentare, per dimostrare il corretto comportamento fiscale, l’entità dei redditi accertati e la durata del loro possesso (Corte di Cassazione – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 149).
L’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
In sostanza, è richiesta espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
Link all’articolo originale