Con la risposta ad interpello n. 23 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di prestazioni di servizi di carattere ingegneristico resi all’estero da una società italiana in assenza di stabile organizzazione nello Stato estero, i relativi compensi, sulla base delle norme convenzionali contro le doppie imposizioni, sono soggetti a tassazione esclusiva in Italia. Pertanto, l’eventuale ritenuta alla fonte operata dal cliente estero non consente di fruire del credito d’imposta.
QUESITO
Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate con istanza di interpello riguarda l’applicazione della disciplina in materia di credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in relazione ai compensi percepiti per prestazioni d’opera intellettuale riguardanti servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica per la realizzazione di un hotel nello Stato estero, consistenti nella predisposizione dei disegni tecnici, consulenza in loco e assistenza al cliente non residente ai fini del completamento di tutte le fasi del progetto e della consegna della documentazione richiesta dalle autorità locali per le approvazioni previste, in assenza di una stabile organizzazione.
Su tali compensi, le autorità fiscali estere contestano l’applicazione di una ritenuta alla fonte all’atto del pagamento, secondo la disciplina fiscale domestica.
PARERE DEL FISCO
L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente:
– che le attività svolte dalla contribuente sono qualificabili come prestazioni di servizi (specificamente “servizi tecnici”);
– che trattandosi (funzionalmente) di prestazioni di assistenza tecnica all’estero, deve essere applicata la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
In base a detta convenzione il reddito d’impresa prodotto nello Stato estero – in assenza di stabile organizzazione all’estero – deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione preveda una regola ad hoc.
Visto che la convenzione non prevede alcuna disposizione specifica applicabile ai redditi derivanti dalla prestazione di “servizi tecnici” o di servizi analoghi, dunque, le prestazioni devono essere collocate nel campo d’applicazione della norma convenzionale che, in assenza di stabile organizzazione all’estero, attribuisce la potestà esclusiva dell’imposizione all’Italia quale Stato di residenza.
Conseguentemente, la ritenuta eventualmente subita all’atto del pagamento delle fatture, non essendo conforme alle disposizioni convenzionali applicabili, non da’ diritto al credito d’imposta su redditi prodotti all’estero.
Al fine di neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e della residenza, dunque, occorre attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta eventualmente versata nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.
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