Inps: “Opzione donna” e pensione anticipata lavoratori precoci




L’Inps fornisce chiarimenti anche con riferimento alla pensione anticipata cd. “Opzione donna” ed alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci.


L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.


L’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019 prevede, poi, che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.
Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
Le lavoratrici in questione conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.


Secondo l’articolo 17 cit., i lavoratori c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.





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