Definito il contributo 2019 dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – delibera n. 528/2018).
Il contributo è pari all’1,35 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali, come risultanti dalla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’esercizio finanziario 2017.
Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano invece l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2017.
Non sono tenuti al versamento del suddetto contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2018.
Il versamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2019; in caso di mancato o parziale pagamento del contributo, è prevista la riscossione coattiva mediante ruolo.
Sempre entro il 20 aprile 2019 i soggetti che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2015, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, devono dichiarare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il relativo modello telematico, dando contestualmente notizia dell’avvenuto versamento.
La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
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