In materia di infortunio sul lavoro, la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell’evento dannoso, potendo esplicare efficacia causale solo per gli inadempimenti del datore di lavoro.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore infortunatosi mentre era intento ad ispezionare le grondaie sul tetto del capannone industriale. I giudici hanno condannato il datore di lavoro per omessa la predisposizione di cautele volte a prevenire gli infortuni.
Nella specie, è stato accertato che il datore di lavoro non ha fornito le informazioni nonché le misure di sicurezza al dipendente, individuando, quindi, il fondamento della responsabilità datoriale nella violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore di cui al TU sicurezza, e in particolare nell’omissione di informazioni, cautele, divieti di accesso al tetto del capannone frequentato dagli operai addetti ai lavori di sistemazione della struttura. Nel caso in questione, la condotta del dipendente non poteva pertanto ritenersi abnorme, e dunque nemmeno concausa dell’evento dannoso, per essere la condotta stessa riconducibile all’inadempimento datoriale.
Gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione; la circostanza che un infortunio sul lavoro sia dovuto a “colpa” del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, laddove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.
Il datore è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non solo ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza.
Il medesimo datore è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del dipendente assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento, integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
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