Con l’Ordinanza n. 3756 dell’8 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di prestazioni di servizi regolate mediante rilascio di effetti cambiari, l’obbligo di emissione della fattura sorge in corrispondenza dell’esigibilità della cambiale. Dallo stesso momento sorge l’obbligo di regolarizzazione da parte del committente, mediante autofatturazione, della mancata emissione della fattura da parte del fornitore (Corte di Cassazione – Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3756)
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente la mancata regolarizzazione, mediante autofatturazione, dell’omessa adempimento da parte del fornitore di emissione delle fatture in relazione alle prestazioni di servizi rese dallo stesso per l’esecuzione di lavori pagati mediante rilascio di effetti cambiari.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad operazioni imponibili regolate con emissione di effetti cambiari, l’obbligo dell’emissione delle fatture e, conseguentemente, l’obbligo della controparte di regolarizzare l’eventuale omissione dell’adempimento mediante autofatturazione, doveva ritenersi realizzato al momento del rilascio dei titoli.
I giudici tributari, accogliendo il ricorso del contribuente, hanno affermato che il rilascio di titoli cambiari, per mezzo del quale erano state regolate le operazioni, non determinava l’obbligo di emissione delle fatture, non essendo assimilabili ad un pagamento.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IVA il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni, mentre qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l’assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile.
Ne consegue che l’obbligo di emissione della fattura sorge alla scadenza dell’effetto cambiario.
D’altra parte, l’obbligo di emettere fattura da parte del beneficiario di cambiali emesse in pagamento del corrispettivo di una prestazione di servizi sorgerà al momento della loro emissione, se si tratta di cambiali esigibili.
In conclusione, afferma la Corte Suprema, al fine di valutare il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione, e la conseguente regolarizzazione dell’inadempimento del fornitore mediante l’emissione di autofatturazione, occorre valutare la coerenza della data di fatturazione con quella di scadenza degli effetti cambiari emessi in pagamento delle operazioni.
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