Siglato il 4/2/2019, tra la CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASARTIGIANI, la CLAAI e la CGIL, la CISL, la UIL, l’accordo Interconfederale sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA).
Le Parti, in considerazione dell’accordo interconfederale del 17/12/2018, al fine di sostenere imprese e lavoratori del comparto concordano quanto segue:
1. in via sperimentale, a partire dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019, si conviene:
– che l’ammontare dell’assegno ordinario, pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’lnps per i trattamenti di integrazione salariale (pari per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
– che l’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 148/2015, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’lnps per i trattamenti di integrazione salariale (pari per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
2. A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di FSBA, la regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione.
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