Il Fisco fornisce alcuni chiarimenti, a seguito di un’istanza d’interpello, relativi al Sisma bonus, al Bonus mobili e al Bonus verde (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 febbraio 2019, n. 62)
SISMA BONUS
Il c.d. “Sisma bonus” può essere applicato “per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017” (art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013). Qualora risultasse che il procedimento autorizzatorio fosse iniziato prima del 1° gennaio 2017, la detrazione può essere fruita ai sensi dell’art. 16-bis, del TUIR nella misura del 50 per cento, entro il limite di spesa di euro 96.000 da ripartire necessariamente in dieci quote.
Dove dovessero, invece, ricorrere le condizioni per fruire del beneficio “sisma bonus”, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, il contribuente fruisce della detrazione nella misura 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, da ripartire necessariamente in cinque quote annuali. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di avvalersi della detrazione ai sensi del detto art. 16- bis, comma 1, lett. i), del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro da ripartire in dieci rate di pari importo.
BONUS MOBILI
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
BONUS VERDE
L’agevolazione in esame prevede, per l’anno d’imposta 2018, la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda Irpef un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative spese di progettazione e manutenzione.
Rientrano nel “bonus verde” anche l’acquisto e il collocamento di piante in vasi mobili, solo se inseriti in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale. Ne restano, invece, escluse le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo.
Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese (ad es.: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale uso, usufrutto, abitazione o superficie).