La vendita a distanza di tali prodotti è consentita solo ai soggetti autorizzati all’istituzione e alla gestione di un deposito e non è concessa nemmeno la vendita a distanza da parte dei soggetti autorizzati alla vendita al pubblico (Agenzia Dogane e Monopoli – circolare n. 28555/2019).
I depositari autorizzati sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preventivamente ovvero in caso di variazione, i siti web utilizzati. I siti web non comunicati possono essere sottoposti ad inibizione, e non è riconosciuto alcun indennizzo.
Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico fosse autorizzato sia alla gestione di un deposito dei prodotti liquidi da inalazione sia alla vendita al pubblico di tali prodotti, le suddette attività devono essere esercitate separatamente con l’osservanza della specifica normativa di rango primario.
L’imposta di consumo su tali prodotti deve essere assolta dal depositario al momento dell’immissione in consumo ossia nel momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori.
Di conseguenza, gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, obbligati ad approvvigionarsi dai depositi autorizzati, possono detenere prodotti della specie, soltanto ad imposta assolta, per la vendita al pubblico nei locali indicati a questa Agenzia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di tale attività.
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