In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5578).
Il presupposto impositivo per il professionista o per il lavoratore autonomo sussiste quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
Inoltre, non sussiste il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che si avvale nell’espletamento della propria attività professionale di una dipendente con funzioni di segretaria.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dal contribuente, medico convenzionato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale sul rifiuto di rimborso del Fisco delle somme pagate a titolo di IRAP, rilevando che aveva utilizzato esclusivamente una segretaria.
La Commissione regionale, in effetti, ha solo in apparenza fornito una motivazione in ordine alla sussistenza della “autonoma organizzazione” che comporta, per il medico convenzionato, l’assoggettabilità dei suoi redditi all’IRAP.
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