Paga l’IRAP il professionista-sindaco che eccede con i beni strumentali




Non ha diritto al rimborso dell’IRAP il professionista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2397).

Non si deve fare riferimento alla qualifica di lavoro autonomo o alla sua tipologia (avvocato, medico, amministratore di condominio), ma alle modalità con cui il lavoro autonomo viene in concreto svolto: se con costi di condivisione e di struttura minimi in ragione all’id quod plerumque accidit, ovvero con la stabile e necessaria collaborazione di altri soggetti o professionisti, ovvero in forma associata, ancorché di fatto.
Pertanto, l’attività libero professionale – quand’anche di revisore contabile o sindaco di società- è schiava di Irap se svolta con modalità che eccedano i costi minimi di conduzione.






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