Non ha diritto al rimborso dell’IRAP il professionista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2397).
Non si deve fare riferimento alla qualifica di lavoro autonomo o alla sua tipologia (avvocato, medico, amministratore di condominio), ma alle modalità con cui il lavoro autonomo viene in concreto svolto: se con costi di condivisione e di struttura minimi in ragione all’id quod plerumque accidit, ovvero con la stabile e necessaria collaborazione di altri soggetti o professionisti, ovvero in forma associata, ancorché di fatto.
Pertanto, l’attività libero professionale – quand’anche di revisore contabile o sindaco di società- è schiava di Irap se svolta con modalità che eccedano i costi minimi di conduzione.
Link all’articolo originale