Registri non stampati: Iva detraibile se la contabilità è regolare



La mancata bollatura dei registri e l’omessa stampa degli stessi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale non legittimano l’indetraibilità degli acquisti se la contabilità è tenuta regolarmente su sistemi meccanografici e la stampa è eseguita a richiesta degli accertatori (Corte di Cassazione – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2906)

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale, ha accertato l’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti, perché non erano state trascritte su supporto cartaceo (stampate) le registrazioni effettuate su supporto informatico, integrando così la violazione di omessa registrazione delle fatture passive, ed era stata omessa la bollatura dei registri IVA.
La Corte di Cassazione ha osservato che in base alla disciplina fiscale, a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Il registro informatico, tuttavia, non è alternativo – o sostitutivo – a quello cartaceo, dato che la facoltà di registrazione mediante sistemi meccanografici od informatici costituisce una mera modalità temporanea della esecuzione delle registrazioni, ma introduce una prassi agevolativa per il contribuente che risponde ad esigenze di maggiore speditezza, poiché consente di ridurre i tempi connessi alla annotazione di ciascuna fattura. In altri termini, si tratta di un differimento temporale nella registrazione cartacea.
Siccome la prova del legittimo esercizio del diritto alla detrazione I.V.A. richiede la annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti, in caso di mancata trascrizione nel registro – entro il termine di chiusura dell’esercizio di competenza – dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti, annotati su supporti informatici, la dichiarazione annuale I.V.A., i cui importi siano stati portati in detrazione, deve essere considerata infedele e l’Amministrazione può disconoscere i crediti portati in detrazione e procedere al recupero della corrispondente imposta.
La omessa redazione, nel termine di legge, su supporto cartaceo del registro degli acquisti dei dati annotati su supporto informatico non esclude, tuttavia, la possibilità di ottenere la restituzione o il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata all’Erario, laddove si riesca a dimostrare, con mezzi diversi dalle scritture contabili, la sussistenza dei presupposti sostanziali che legittimano il soggetto passivo all’esercizio della detrazione, poiché il principio di neutralità fiscale esige che l’imposta stessa possa essere dedotta o chiesta a rimborso.
Il principio di neutralità dell’IVA esige, peraltro, che la detrazione dell’imposta a monte sia riconosciuta se risultano soddisfatti gli obblighi sostanziali, anche quando taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.
Ne deriva che il Fisco, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possono produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo.
In conclusione, si può affermare la legittima detrazione dell’imposta sugli acquisti, nell’ipotesi di mancata bollatura dei registri e di omessa stampa, nel termine di legge, su supporto cartaceo dei dati annotati su supporto informatico, se risulta la regolare tenuta della contabilità e la stampa viene eseguita a richiesta degli accertatori.





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