In tema di omissione delle dichiarazioni fiscali, le relative sanzioni irrogate a carico del contribuente sono illegittime se tale circostanza sia imputabile unicamente ad un comportamento fraudolento del professionista (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Sentenza 11 gennaio 2019, n. 581).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento. L’onere di provare la mancanza di colpa dalla quale deriva l’esonero dal pagamento di sanzioni grava in ogni caso sul contribuente, il quale è parimenti tenuto a dimostrare di avere fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi.
Link all’articolo originale

