Con la recente Ordinanza n. 6865 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in sede di accertamento, qualora il Fisco ritenga che la fattura riguardi operazioni oggettivamente inesistenti, può motivare la propria tesi anche tramite elementi indiziari di fittizietà delle operazioni. In tal caso, passa in capo all’impresa contribuente l’onere di prova contraria.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, ha rettificato la dichiarazione dei redditi della società contribuente, recuperando a tassazione costi relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti derivanti da fatture emesse dalla ditta individuale, esercente attività di facchinaggio e movimentazioni merci all’interno del mercato ortofrutticolo, risultata impresa cd. “cartiera”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società, annullando l’atto di accertamento, ritenendo provata l’esistenza delle operazioni, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro fra la società e la ditta fosse maturato “a conclusione di un iter interlocutorio avvenuto per corrispondenza e conclusosi con la stipula di un atto privato che disciplinava diritti e doveri”.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari affermando la legittimità della pretesa tributaria con le seguenti motivazioni.
La fattura, di regola, costituisce titolo per l’impresa ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi in essa annotati. Pertanto, nel caso in cui il Fisco ritenga che la fattura riguardi operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non sia mai stata effettuata, indicando gli elementi probanti la natura fittizia dell’operazione.
Tale prova, tuttavia, può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi (quali, ad esempio, la natura di “cartiera” della ditta fornitrice perché sprovvista dei mezzi necessari per svolgere l’attività dichiarata).
In tal caso passa sull’impresa contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale ultima prova, però, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione, con riferimento all’I.V.A., in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta non può in alcun modo farsi discendere – anche sul piano probatorio – dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, poiché è altresì necessaria l’inerenza dell’operazione all’impresa. In relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, il nesso di inerenza è assolutamente mancante, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, in quanto inesistente.
Nel caso esaminato la Corte di Cassazione ha evidenziato che si considerano elementi indiziari di un operazione fittizia le seguenti circostanze riferite alla ditta fornitrice:
a) omesso versamento di imposte dirette ed indirette; mancato possesso di beni strumentali, di attrezzature e macchinari idonei allo svolgimento dei servizi fatturati; c) assenza di personale dipendente; d) mancata contabilizzazione, né dichiarazione di alcun costo di gestione, in presenza numerose fatture emesse; e) mancanza di una sede aziendale e/o amministrativa; f) contabilizzazione di fatture acquisti per prestazioni risultate oggettivamente inesistenti; g) mancanza di specifiche autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di servizi fatturati.
La Corte Suprema precisa, infine, che a fronte di elementi, anche indiziari, di fittizietà delle operazioni, non possono ritenersi prove idonee a dimostrare la genuinità delle operazioni commerciali contestate l’esistenza di un contratto privato tra le parti e la regolare contabilità della ditta accertata.
Link all’articolo originale

