Accordo di separazione: cessione della prima casa senza perdita del beneficio



Con una pronuncia innovativa che segna il superamento del precedente diverso orientamento, la cessione infraquinquennale della “prima casa” ad un terzo, in ragione dell’accordo di separazione consensuale tra coniugi, non costituisce causa di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute all’acquisto (Ordinanza n. 7966 del 2019).

FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha accertato la decadenza dei benefici “prima casa” in conseguenza della vendita dell’immobile agevolato ad un soggetto terzo prima del quinquennio dall’acquisto.
La cessione della prima casa è stata effettuata in ragione degli accordi stipulati dai coniugi in sede di separazione consensuale.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità della revoca del beneficio rilevando che la stessa non contrasta con la norma di intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è tassazione occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale.

DISCIPLINA AGEVOLATIVA DELLA SEPARAZIONE
La disciplina che regola i casi di scioglimento di matrimonio stabilisce, tra l’altro, che tutti gli atti, i documenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La “ratio” della norma è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha osservato che in tema di agevolazioni “prima casa”, in considerazione dell’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, si è affermato il principio secondo cui il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali.
Secondo i giudici della Suprema Corte il suddetto principio espresso con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo.
Ciò in quanto la norma di intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione dello scioglimento del matrimonio, dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi.
La ratio della suddetta disposizione, precisa la Corte Suprema, è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio, mentre recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, in palese contrasto con la ratio della disposizione.
Del resto, l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale”.
La pronuncia della Corte di Cassazione segna il superamento del diverso orientamento espresso finora dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, secondo cui l’intassabilità per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (…), doveva ritenersi applicabile solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso gli accordi, e non anche terzi.





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