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L’articolo 23 del decreto legislativo n. 148/2026 introduce una presunzione legale relativa di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione opera quando l’accertamento riguarda ricavi imponibili non contabilizzati o dichiarati oppure costi indeducibili perché inesistenti. Restano esclusi, invece, i costi effettivamente sostenuti ma non deducibili per ragioni normative. Per le partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, il recupero dovrebbe avvenire mediante la ritenuta del 26 per cento applicata dalla società. Il contribuente può fornire prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti oppure, con maggiore rigore, la propria estraneità alla gestione. La novità potrebbe moltiplicare gli accertamenti verso i soci: accanto alla nuova presunzione legale continuerà infatti a operare quella elaborata dalla giurisprudenza, ampliando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
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